sentenza

Tribunale di prato n. 313 del 1 Marzo2013

Prescrizione - Onere della prova in capo alla Banca – eccezione specifica

La Banca ha l’onere di allegare e indicare le rimesse solutorie per le quali richiede la prescrizione. In difetto di tale allegazione l’eccezione deve essere rigettata in quanto generica.

 

La Banca ha proposto una generica eccezione di prescrizione, senza alcun riferimento ad eventuali rimesse extrafido e, d'altra parte, la presenza di eventuali rimesse con effetto solutorio da parte del correntista avrebbe dovuto essere provata dalla banca convenuta, atteso che la prescrizione costituisce una eccezione e che l'onere della prova in relazione a fatti estintivi del diritto grava su colui che propone la relativa eccezione. Ove quindi la eccezione fosse stata formulata con riguardo anche a singole rimesse extra fido, la Banca avrebbe avuto un preciso onere di allegare ed indicare i pagamenti che eventualmente detta finalità ripristinatoria non abbiano avuto, onere che, nel caso in esame non è stato assolto.

Giudice Alfonsina Manfredini