Tribunale di Prato n. 375 del 5 Giugno2023
Per entrambi i contratti, il regolamento contrattuale non risponde ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dall’art. 123 TUB ai fini della determinatezza delle condizioni complessivamente valutate non essendo stato puntualizzato il regime finanziario applicabile. È noto, infatti, che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla “francese”, come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. “all’italiana”): il regime finanziario della “capitalizzazione semplice” e quello della “capitalizzazione composta”. Il primo è quello previsto dal nostro ordinamento (cfr. Art 821 c.c.) come la condizione normale, nel quale la maturazione degli interessi avviene ad un ritmo lineare e “proporzionale al tempo”, il secondo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e quindi più oneroso. Ne consegue che a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta. Di conseguenza, in assenza di specificazione del regime di capitalizzazione degli interessi, di fatto il mutuatario non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor. Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l’applicazione dei tassi di interessi nella misura legale. In presenza di incertezze sul regime applicabile, secondo quanto evidenziato dal consulente, il tasso corrispettivo alla data del contratto, non può ritenersi sufficientemente determinato in quanto il mutuatario, nel corso del rapporto, non aveva la possibilità di verificare la rispondenza dei piani di ammortamento applicati, suscettibile di modifiche in ragione della variabilità del tasso, alle condizioni sottoscritte.
Quindi, se la indicazione del TAEG , di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907), è solo la presenza di un dettagliato piano di ammortamento , sottoscritto dalla parte, non suscettibile di modificazioni ovvero, desumibile anche attraverso un preciso regime finanziario, avrebbe consentito in astratto di ricostruire a ritroso il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest’ultimo avesse formato oggetto del consenso negoziale delle parti, essendone stata convenuta la determinazione in via induttiva. In linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di Brescia sentenza del 24/5/2021 e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019), solo la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del numero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l’obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull’indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione. Ad avviso del giudicante, infatti, la ricostruzione dell’intero impianto normativo, deve essere effettuata nell’ottica di una nozione di trasparenza declinata in senso economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. E in tale ottica, contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, mettendo il cliente in condizione di determinare i costi in base a parametri oggettivi.
La irrogazione della sanzione sostitutiva deve essere riservata non solo alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907) ma anche in quelle in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del cliente (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364).
Testo sentenza(469 K)