sentenza

Tribunale di Ravenna del 29 Maggio2012

Conto corrente – azione di ripetizione – rimesse ripristinatorie – obbligo allegazione DM – art. 1815 c.c. usura solo al momento pattuizione.

Se le rimesse in conto passivo hanno la funzione di rispristinare la disponibilità di cui il cliente usufruisce nell’apertura di credito, il versamento che riduce l’esposizione del cliente non è idoneo a legittimare un’azione di ripeti-zione di indebito oggettivo.

Incombe sulla parte che deduce l’applicazione di un tasso usurario l'onere di far valere ogni questione inerente il calcolo degli interessi e l'allegazione della produzione documentale, come ad esempio gli estratti scalari ed i decreti relativi ai tassi soglia. L’omessa produzione dei decreti ministeriali attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la cd.soglia d’usura non può essere rimediata mediante il ricorso al principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 c.p.c. in quanto i predetti decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi.

Sia ai fini della configurabilità del reato di usura (art. 644 c.p.) sia ai fini della configurabilità della nullità dei tassi usurari (art. 1815, comma 2 c.c.), il superamento del tasso soglia va considerato al momento in cui gli interessi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Giudice Estensore Roberto Sereni Lucarelli