sentenza

Tribunale di Ravenna del 21 Gennaio2014

Mutuo fondiario – erogazione per consolidamento posizione debitoria - nullità per illiceità di causa – insussistenza

In consonanza a quanto già sentenziato dalla Corte di Cassazione nel procedimento n. 942 del 18/04/13, il contratto di mutuo fondiario stipulato per estinzione di pregresse esposizioni debitorie non è sottoposto a nullità per illiceità della causa e, pertanto, ha validità giuridica.

Il contratto di mutuo fondiario stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti scaduti del mutuatario nei confronti dell’istituto di credito mutuante non è nullo per illiceità della causa, atteso che il mutuo fondiario non costituisce mutuo di scopo e comunque, sotto il profilo causale, il finanziamento si realizza, in tal caso nella forma di dilazionamento di un debito altrimenti immediatamente esigibile. La nullità del contratto può configurarsi solo e alla condizione che i debiti preesistenti fossero illeciti (perché inesistenti o frutto di violazione di norme imperative).

Giudice Roberto Sereni Lucarelli