sentenza

Tribunale di Reggio Emilia n. 304 del 24 Febbraio2015

Mutuo - Usura – no sommatoria tassi – art. 1815 c.c. – nullità della clausola degli interessi moratori non intacca interessi corrispettivi

Il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari, riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori; peraltro, la verifica dell’eventuale superamento del tasso deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro.

Ove il superamento del tasso soglia riguardi solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

Giudice Gianluigi Morlini