Tribunale di Rimini del 22 Agosto2011
Ius variandi - art. 118 TUB
Il “giustificato motivo” alla base dell’applicazione dello ius variandi in peius, qualora venga qualificato dalla Banca come “andamento del rapporto creditizio”, deve essere specificatamente provato come effettiva variazione negativa delle condizioni economico/finanziarie del correntista.
Al riguardo, afferma il Giudice, si può prendere a riferimento tra le numerose decisioni dell’ABF, quella secondo cui: “può costituire utile indice la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/2/2007 che – dopo aver individuato il giustificato motivo in “eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario” – ha precisato che “tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad es. il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad es. tassi d’interesse, inflazione ecc.)”: nella relativa comunicazione, dunque, “il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base”. La dottrina che si occupa dell’argomento, osservando che l’istituto dello “ius variandi” si giustifica in funzione dell’esigenza di conservare, nel corso del tempo, l’equilibrio sinallagmatico originariamente voluto dalle parti, neutralizzando l’effetto di eventuali successivi eventi che possano alterarlo, ha sottolineato che il giustificato motivo può ricorrere “quando si verifichi un aumento generale dei costi industriali ovvero dei prezzi al consumo, e, a maggior ragione, quando si modifichino i tassi d’interesse di primaria importanza per il mercato creditizio (ad es. Euribor, Libor, IRS) […] Considerazioni analoghe valgono per le variazioni dei tassi d’interesse che conseguono a “decisioni di politica monetaria” secondo quanto prevede il 4° comma dell’art. 118 TUB – si po’ parlare a questo proposito di un giustificato motivo tipico” (Decisione n. 98 del 4 marzo 2010).
Scarica testo integrale(260 K)