sentenza

Tribunale di Roma n. 14443 del 3 Luglio2014

Conto corrente – Usura – Art. 1815 c.c. – annullamento competenze trimestri in usura

L’art. 1815 c.c., sebbene previsto in tema di mutuo, si applica anche ai finanziamenti in conto corrente: le competenze dei trimestri caratterizzati dall’applicazione di un TEG superiore alla relativa soglia d’usura devono pertanto essere annullate

 

In ordine alla allegata usurarietà dei tassi di interesse, il consulente tecnico d’ufficio ha rilevato il superamento dei tassi-soglia previsti in applicazione della l. n. 108/96 solo per uno dei rapporti dedotti in giudizio relativamente al IV trimestre dell’anno 2008.

In ossequio a quanto previsto dall’art. 1815 c.c., applicabile al caso in esame benché previsto in tema di mutuo, attesa la analoga natura di finanziamento dei rapporti bancari con cui è concesso al correntista di operare con scoperto, per tale trimestre non deve riconoscersi alla banca alcuna somma a titolo di interessi, per cui va eliminata dal conto la relativa annotazione.