sentenza

Tribunale di Roma n. 4233 del 26 Febbraio2013

Conto corrente – azione di ripetizione – onere della prova in capo al correntista – necessità di provare nullità clausole o producendo contratto o dimostrarlo di averlo richiesto - genericità atto di citazione

In un’azione di ripetizione avviata dal correntista, è suo onere provare, producendo il contratto, l’illegittimità delle pattuizioni contrattuali delle quali afferma la nullità. Nell’impossibilità di produrre il contratto, è quantomeno necessario che l’attore formuli al riguardo un’istanza istruttoria, che nel caso di specie non risulta avanzata.

Un atto di citazione che non indichi ratione temporis la normativa bancaria che si afferma essere stata violata, ma che si limiti a proporre ipotesi di ripetizione dell’indebito “alternative” (nel caso di specie, applicando i tassi legali, o i tassi ex art. 117 TUB, o i tassi convenzionali) deve essere ritenuto generico e l’azione proposta non può che essere inammissibile perché esplorativa.

 

Stante la previsione dell’art. 2967 c.c., infatti, in caso di ripetizione di indebito incombe all’attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (Cfr. ex multis Cass. Civile n. 7501/12).

Ne consegue che nel caso di specie, è innanzitutto gravata dall’onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente nulle.

E tuttavia essa non solo non ha prodotto il contratto di conto corrente bancario ma neppure ha formulato al riguardo istanze istruttorie, rendendo impossibile verificare se ed in che termini siano stati previsti interessi, spese e commissione di massimo scoperto, e, dunque, se sussistano eventuali nullità di difetto di pattuizione scritta del tasso di interesse.

A ciò va aggiunto che la stessa narrativa dell’atto di citazione è estremamente lacunosa.

Onde non è dato comprendere quale sia la normativa in materia bancaria applicabile ratione tempori, se il contratto di conto corrente sia stato o meno redatto in forma scritta e se l’illegittimità discenda dalla mancata pattuizione tout court della commissione di massimo scoperto e dei giorni valuta ovvero dalla indeterminatezza delle relative previsioni contrattuali.

Giudice Caterina Bordo