sentenza

Tribunale di Roma n. 6897 del 5 Maggio2020

Nella sentenza in parola si coglie l’effetto esponenziale indotto dall’impiego del regime composto, connotandolo come ‘anatocismo finanziario’ e rilevandone, nell’immediato, una prima sostanziale criticità sul piano della trasparenza, ma si conclude affermando che comunque l'ammortamento alla francese in regime composto non configura violazione del divieto di anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Si riporta nella sentenza:

‘…il mutuatario nulla sa delle possibili combinazioni dei due elementi che la compongono (la rata) nel pieno rispetto dei parametri fissati che caratterizzano il regime finanziario composto: tasso, somma finanziata, durata e scadenza delle singole rate. E’ tutto a conoscenza del mutuatario tranne la combinazione con la quale si giunge al valore della rata. La rata, infatti, potrebbe essere calcolata algebricamente, o con successive approssimazioni, oppure avvalendosi di una procedura di calcolo numerico. Tale circostanza in realtà cozza con la normativa sulla trasparenza bancaria e dunque questa sarebbe la effettiva tutela che andrebbe richiesta atteso che non dichiarando in contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del prestito, si nega al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi.

(...)

La circostanza che l’ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico – finanziario, anche se il pagamento degli interessi sul capitale in essere che avviene a ciascuna scadenza periodica non evidenzia in maniera immediatamente percettibile la produzione di interessi su interessi. Al riguardo, se con la rata gli interessi vengono pagati prima della scadenza del capitale di riferimento, è pur vero che formalmente non si ha alcuna capitalizzazione degli interessi, tuttavia nella corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dal pagamento distolto a favore degli interessi, si configura una forma ‘nascosta’ di capitalizzazione con produzione ricorsiva di maggiori interessi, in una spirale ascendente composta. Si realizza, per questa via, una modalità ‘celata e ambigua’ di conversione di interessi in capitale, che cela il calcolo dell’interesse composto implicito nel regime finanziario sottostante il piano di ammortamento. Infatti, al termine del piano di ammortamento l’ammontare complessivo degli interessi è identico a quello riveniente da un’ordinaria capitalizzazione composta degli interessi calcolati e pagati congiuntamente al capitale che progressivamente giunge a scadenza, ma, formalmente, risulta prodotto dal capitale, in regime di interessi primari. Sul piano tecnico-finanziario l’ammontare complessivo degli interessi risulta maggiorato di un ammontare corrispondente esattamente agli interessi anatocistici, riconducibile esclusivamente al regime finanziario composto utilizzato dalla banca per la determinazione della rata. Il pagamento, a ciascuna scadenza, degli interessi maturati, anticipato rispetto alla scadenza del capitale, maschera il regime composto e consente di conseguire le medesime risultanze economiche

(...)

Tuttavia appare condivisibile l’opinione di chi ritiene che la norma dell’art. 1283 c.c. concerne esclusivamente gli interessi, maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti; di riflesso devono considerarsi legittime le convenzioni dei finanziamenti a rimborso graduale che prevedono la produzione degli interessi su interessi, senza che per questo vi sia inadempimento. Invero la norma deve essere letta in maniera coordinata con l’art. 1282 c.c. per cui nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie, vuoi l’elemento testuale, rappresentato dal riferimento agli interessi “scaduti”, univocamente rendono assai problematico riferire a questo articolo le ipotesi in cui il fenomeno di capitalizzazione abbia luogo su interessi non ancora esigibili alla stregua dell’art. 1282 c.c., vale a dire con riguardo ad interessi dei quali non sia ancora dovuto il pagamento e che, anzi, il debitore sia legittimato dalla legge o dal titolo a trattenere: in questo caso, la produzione di interessi su interessi, non essendo diretta a ristorare il danno da inadempimento del debito di interessi semplici, si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 1283 c.c.; costituisce una fattispecie diversa da quella disciplinata da tale disposizione, che ha ad oggetto esclusivamente le conseguenze di un ritardato adempimento. Ciò deve portare a concludere che il piano di ammortamento alla francese non contenga anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c.'

 

 

Giudice Colazingari