sentenza

Tribunale di Roma Sez. VIII Civile del 2 Marzo2015

Leasing  - usura – clausola di salvaguardia

L’inserimento nel contratto della cd. “clausola di salvaguardia” che prevede la riconduzione a soglia dei tassi di mora futuri garantisce il rispetto della l. 108/96 con riferimento a tali interessi, impedendo che la clausola possa essere considerata nulla.

L’eccezione di nullità del contratto di leasing (…) con riferimento alla clausola che regola la misura di corresponsione degli interessi moratori è generica, dato atto che i contratti in esame prevedevano la c.d. clausola di salvaguardia, ossia la riduzione dell’interesse moratorio nei limiti del tasso soglia in caso di intervenute variazioni del tasso pattuito all’epoca dell’inadempimento.

Giudice Antonella Di Tullio