sentenza

Tribunale di Rovigo del 11 Marzo2015

Conto corrente – Usura – Validità Istruzioni Banca d’Italia – Esclusione CMS dal TEG –criterio di omogeneità

Le Istruzioni della Banca d’Italia sono vincolanti per gli Istituti di credito, i quali non possono operare in maniera difforme dalle indicazioni del proprio Organo di vigilanza. In particolare le CMS devono essere escluse dal calcolo del TEG fino all’entrata in vigore delle Istruzioni ’09 (1/1/10), altrimenti si minerebbe il criterio dell’omogeneità tra TEG e soglie.

L’esclusione delle CMS è giustificata dalla diversità ontologica della commissione rispetto agli interessi e dalla sua più corretta riconducibilità alla categoria degli oneri remunerativi, nonché dal principio di omogeneità che deve sottendere il confronto tra TEG e soglie d’usura.

Aggiunge il Giudice che se si ritenesse di includere la CMS nel tasso applicato, bisognerebbe sommare anche al TEG la CMS media separatamente rilevata dalla Banca d'Italia, con la conseguenza che il tasso soglia effettivo si innalzerebbe per tutti i contratti, “rendendo leciti in contratti non bancari, dove non viene fissata la c.m.s., anche tassi che, esclusa la c.m.s. dal Teg, invece, sarebbero stati usurari”.

Giudice Pierangela Congiu