Tribunale di Salerno del 17 Maggio2012
Conto corrente – No riconoscimento danno da recesso se questo è previsto contrattualmente – Nullità rilevabile d’ufficio – usi piazza – legge 154/92 – Art. 117 TUB –art. 1284 c.c. – CMS – Nullità causa
Se il diritto di recesso da parte della Banca è previsto contrattualmente, non è dovuto alcun risarcimento al correntista in conseguenza dell’esercizio da parte della Banca di tale diritto.
L’accettazione tacita dell’estratto conto inviato trimestralmente non è idonea a sanare ipotesi di nullità parziale, quali:
i) la nullità della clausola anatocistica (sancita dalla Cassazione S.U. n. 21095/04);
ii) la nullità della clausola di rinvio agli “usi piazza” per la determinazione degli interessi;
iii) la nullità della clausola di pattuizione della CMS,per assenza di causa se la commissione in parola è applicata in aggiunta agli interessi (ovvero sull’importo utilizzato o massimo scoperto) e non come remunerazione dell’importo affidato.
In caso di rinvio agli “usi piazza”, i tassi d’interesse convenzionali devono essere sostituiti per il periodo successivo all’entrata in vigore della l. 154/92 (poi confermata dal TUB, D.Lgs. 385/93) dai tassi BOT ex art. 117 TUB, mentre per il periodo precedente dai tassi legali ex art. c.c..
Non sussiste il diritto al risarcimento del danno da parte dell'attore per recesso da parte della banca senza preavviso ed immotivato, poiché il recesso è espressamente concordato tra le parti, con apposita sottoscrizione della clausola di riferimento.
Con sentenza della Corte di Cassazione Unite 4/11/2004 n. 21095 (…) ha statuito la nullità della clausola di conto corrente contenuta nei contratti bancari con cui sono stati addebitati interessi anatocistici su base trimestrale.
Detta nullità è rilevabile d'ufficio e non trova ostacolo nella approvazione da parte del correntista degli estratti conto, poiché occorre distinguere tra la validità delle operazioni bancarie riportate nell'estratto conto, conformi per riporto contabile ai rapporti obbligatori da cui derivano, dalla legittimità delle obbligazioni e del contratto che ha dato luogo a tali operazioni.
Va, altresì, dichiarata la nullità della clausola che per la determinazione degli interessi fa riferimento al cd. "uso bancario" non consentendo di individuare un riferimento oggettivo per la determinazione del tasso debitore, come peraltro stabilito dalla L. n. 154 del 1992 e dall'art. 116 - 117 del testo unico in materia bancaria che per tutti i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore della normativa individua la sostituzione automatica della clausola nulla con la disposizione imperativa di calcolo degli interessi al tasso dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, mentre per quelli conclusi antecedentemente, su orientamento giurisprudenziale si passa al computo al tasso di interesse legale.
Va dichiarata la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto laddove la stessa venga determinata e computata in aggiunta all'interesse con capitalizzazione trimestrale, rappresentando la stessa un aggravio della voce interessi non legittimo ed in violazione del divieto di anatocismo, dovendosi ritenere legittima la sola commissione di massimo scoperto computata per il mantenimento da parte della banca della somma di cuiall'apertura di credito a disposizione del cliente anche in assenza di effettivo utilizzo, e non anche il computo della commissione sul fido effettivamente utilizzato.
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