Tribunale di Salerno del 21 Novembre2025
Si legge nella sentenza: "questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U., in quanto esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose delle norme “ratione temporis” applicabili ai fatti di causa e della documentazione ritualmente prodotta dalle parti. Invero, occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024 (cfr. pag. 23) - i cui principi sono stati ritenuti applicabili altresì ai mutui “a tasso variabile” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 7382/2025), essendo quello contestato pattuito “a tasso fisso” per i primi 12 mesi e poi ancorato al parametro “Euribor” dal tredicesimo mese in poi - “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).”. Dunque, laddove si accerti in concreto che sia stato applicato il sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come nel caso di specie (cfr. CTP allegata alla produzione di parte attrice) - costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di mutuo stipulato ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo “ortopedico” di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente non già nell’esclusione della debenza di qualsiasi interesse passivo, bensì nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale per iscritto con quelli ex art. 117 TUB , operante anche per i mutui “a tasso variabile” (in termini Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26532/2025).
Testo sentenza(359 K)
