Tribunale di Salerno n. 587 del 30 Gennaio2015
Mutuo - ammortamento alla francese – no anatocismo - Delibera CICR 9/2/00 - CTU esplorativa
La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
Il computo degli interessi di mora sull’intera rata scaduta è consentito, per i mutui stipulati dopo l’entrata in vigore della delibera CICR 9/02/00, se espressamente pattuito in contratto. Tale computo determina effettivamente anatocismo, che è tuttavia da ritenersi legittimo ai sensi della menzionata Delibera.
Non può essere ammessa CTU quando avrebbe carattere esplorativo, esonerando la parte dalla dimostrazione dei fatti costitutivi del giudizio.
Con atto di citazione il CLIENTE spiegava opposizione al precetto notificatogli dalla BANCA deducendo che: il credito azionato era stato quantificato in misura nettamente superiore al dovuto; nel sistema di ammortamento alla francese, quale quello utilizzato dall’istituto di credito, il calcolo della rata mensile del mutuo veniva effettuato mediante la formula dell’interesse composto; il contratto di mutuo consentiva all’istituto bancario, in caso di ritardato pagamento, in violazione dell’art. 1283 c.c., di applicare gli interessi moratori sulle intere rate scadute, comprensive, dunque, anche della quota degli interessi corrispettivi in esse racchiusa.
La domanda è manifestatamente infondata e va rigettata.
Il sistema di ammortamento progressivo “alla francese” non comporta alcun anatocismo atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta (cfr. ex plurimis, Trib. Arezzo 24 novembre 2011; Trib. Benevento, 19 novembre 2012; Trib. Pescara, 10 aprile 2014; Trib. Lecce, 16 settembre 2014).
Pertanto, tale metodologia non genera alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né, dunque, una capitalizzazione degli interessi.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della delibera CICR del 9 febbraio 2000, n. 224000, adottata in conformità all’art. 120, comma 2, d. lgs. N. 385/1993, introdotto dall’art. 25 comma 2, d. lgs. N. 342/1999, “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Con il contratto di mutuo fondiario del 9 aprile 2003, è stato espressamente pattuito, all’art. 5, che “ in caso di ritardo nel pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo, anche in caso di decadenza del beneficio del termine di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto, a partire dal giorno di scadenza, interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di zero virgola cinquanta (0,50) punti percentuali in ragione d’anno”.
Non poteva essere disposto l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, giacché tale mezzo istruttorio, presupponendo che siano stati adotti dalla parte interessata concreti e specifici elementi a fondamento della propria domanda, non deve essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all’accertamento di circostanze e fatti la cui dimostrazione rientri, invece, nell’onere probatorio della parte stessa, con la conseguenza che ne è preclusa l’ammissione ed è legittimamente negato dall’organo giudicante allorquando abbia l’effetto di esonerare quest’ultima dalla dimostrazione dei fatti costitutivi dedotti e tenda a supplire alla carenza delle proprie allegazioni (cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2001, n. 3343; Cass. 10 dicembre 2002. n. 17555; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 3 maggio 2007, n. 10182).
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