sentenza

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29 Ottobre2013

Mutuo – erogazione per consolidamento posizione debitoria –causa lecita – risoluzione del contratto

In consonanza a quanto già sentenziato dalla Corte di Cassazione nel procedimento n. 942 del 18/04/13, il contratto di mutuo fondiario stipulato per estinzione di pregresse esposizioni debitorie non è sottoposto a nullità per illiceità della causa e, pertanto, ha validità giuridica.

L’intermediario può invocare la risoluzione del contratto non solo per ritardato pagamento delle rate, ma anche se ricorrono le eventuali altre fattispecie contrattualmente pattuite.

 

In altri termini, il contratto di mutuo che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario non può, per ciò solo, ritenersi illecito. Piuttosto, l’illiceità potrà configurarsi se e nella misura in cui quel debito preesistente sia a sua volta illecito (perché inesistente, frutto di violazione di norme imperative, ecc.), ipotesi che tuttavia non rientra nel thema decidendum quale individuato con il ricorso introduttivo della presente opposizione.

Ritiene questo giudice che, in tema di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, al di fuori dell’ipotesi espressamente contemplata dall’art. 40, secondo comma, del T.U.B., trovi applicazione la disciplina ordinaria in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento (in particolare, gli artt. 1453-1455-1456 cod. civ.), con la conseguenza che l’istituto di credito mutuante può invocare la risoluzione del mutuo non solo nell’ipotesi di ritardato pagamento delle rate per sette volte anche non consecutive, ma anche al verificarsi delle diverse fattispecie pattuite dalle parti nel contratto medesimo.

Giudice Valerio Colandrea