Tribunale di Savona n. 230 del 24 Febbraio2017
Il giudice di merito ribadisce la validità dei contratti monofirma, riprendendo in particolare quanto già affermato dal tribunale di Padova con sentenza 2396/2016.
In materia di prestazione dei servizi di investimento, l’art. 21 T.U.F. impone ai soggetti a ciò abilitati l’obbligo di comportarsi con correttezza e trasparenza nell’interesse del cliente e di operare in modo che questi sia adeguatamente informato, mentre l’art. 28 comma 2, della delibera Consob n. 11522/1998, applicabile ratione temporis, prevede l’obbligo di non effettuare operazioni “(…) se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento (…)” .L’estensione temporale e la durata di tali obblighi mutano a seconda della tipologia contrattuale adottata: in particolare, quanto ai servizi di gestione patrimoniale, il comma 4 dell’art. 28 della delibera Consob n. 11522/1998, stabilisce specificamente che “(…) gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno (…)”; quanto ai servizi di negoziazione, non è previsto nulla di simile. Dalla lettura sistematica di tali norme si ricava pertanto che nessuna responsabilità può essere ascritta all’intermediario finanziario con riguardo al comportamento successivo all’acquisto di strumenti finanziari, qualora l’investitore non gli abbia conferito un mandato di gestione patrimoniale, ma esclusivamente di negoziazione per la vendita e l’acquisto di valori mobiliari: il mandato così conferito esaurisce i propri effetti con l’esecuzione della compravendita, non implicando alcun obbligo informativo circa gli avvenimenti, anche per lui sfavorevoli, successivi a tale operazione…Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, l’onere della prova è ripartito secondo quanto specificamente stabilito dall’art. 23, comma 6 del T.U.F: come specificato dalla Suprema Corte l'investitore deve, quindi, allegare l'avvenuto inadempimento di quelle obbligazioni disciplinate dal T.U.F. e della normativa regolamentare e deve provare il danno e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento, mentre l'intermediario ha l’onere di dimostrare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico e allegate come inadempiute e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta.
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