sentenza

Tribunale di Savona n. 861 del 2 Giugno2014

Conto corrente – Azione di ripetizione – onere della prova - mancata produzione dei contratti oggetto di vertenza – difetto della prova

La mancata produzione del contratto di c/c su cui si fonda la pretesa restituzione determina il rigetto della domanda, poiché in difetto della produzione del contratto c/c, non può essere provato che i rapporti bancari siano stati regolati in difformità dagli accordi pattuiti.

La Società, seppure ha sostenuta che la convenuta non ha “reso disponibili il contratto istitutivo e/o la lettera contratto” dei rapporti in questione, ha contradditoriamente affermato che “nel contratto in esame nulla è stato previsto circa l’antergazione e/o postergazione dei c.d. giorni di valuta” e che “sono state conteggiate spese forfettarie non determinate contrattualmente” dimostrando di essere in possesso dei contratti che pure non ha prodotto a sostegno delle argomentazioni sostenute. In difetto delle produzioni documentali poste a fondamento delle domande avanzate, la domanda non può, quindi. Trovare accoglimento per difetto della prova (…).

Ai fini dell'accertamento e della declaratoria di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione di contratti bancari, dell'applicazione di interessi superiori al tasso soglia e della commissione di massimo scoperto, in difetto della produzione dei contratti di conto corrente, la domanda di restituzione non può trovare accoglimento per difetto della prova.

Giudice Alberto Princiotta