sentenza

Tribunale di Sciacca del 13 Agosto2014

Mutuo – ammortamento alla francese – usura – usura sopravvenuta – risoluzione anticipata –  valutazione sul complesso del finanziamento –tasso mora superiore a soglia non implica necessariamente usurarietà

L’applicazione degli interessi di mora all’intera rata scaduta, comprensiva di capitale e interessi, determina anatocismo e di conseguenza può implicare un aumento del costo del finanziamento.

Per una valutazione dell’usurarietà sopravvenuta in un rapporto di finanziamento è necessario valutare distintamente se in occasione dell’eventuale ritardato pagamento /risoluzione anticipata i) l’importo degli interessi corrispettivi, tenuto conto della durata del finanziamento e della composizione delle rate, abbia determinato un costo eccessivo del finanziamento; ii) se l’operatività congiunta dell’interesse di mora abbia determinato un costo eccessivo del finanziamento.

Occorre, in altri termini, dimostrare in concreto che sull’intero capitale restituito l’effetto della combinazione di interessi corrispettivi e moratori abbia determinato usura. E tale dimostrazione non può prescindere da una analitica ricostruzione circa l’incidenza di quegli interessi sulla singola rata a composizione variabile ed in considerazione del valore complessivo del capitale da restituire.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’ammortamento a scalare (o se si vuole “alla francese”) attualizzerebbe, infatti, un interesse semplice o lineare, in applicazione dell’art. 821 cpv. c.c. e dell’art. 1194 c.c.

Quando è applicato l’interesse moratorio sull’intero valore della rata a fronte del suo mancato pagamento, accade che sul montante originariamente previsto si aggiunge il valore degli interessi moratori e questa circostanza, determinando un effetto anatocistico relativamente alla parte della rata costituita da interessi, produce anche l’aumento del costo del finanziamento.

Ciò tuttavia, non consente di per sé di far ritenere come usurario l’intero finanziamento con riferimento sia ai costi diritti – interessi corrispettivi – che ai costi indiretti – interessi moratori.

L’approfondimento che occorre effettuare deve essere semmai finalizzato a verificare : a) se, tenuto conto della durata del rapporto e della composizione della singola rata, l’applicazione dell’interesse corrispettivo, una volta intervenuta la prematura risoluzione del mutuo, abbia prodotto o meno un’attualizzazione esponenziale e non più proporzionale del costo relativo al finanziamento; b) se l’operatività congiunta dell’interesse moratorio abbia prodotto o meno – ed anche indipendentemente dall’esito della verifica sub a) – l’usurarietà del prestito.

Solo muovendo dalla pattuizione originaria dei singoli e distinti tassi di interesse – corrispettivo e moratorio – potrà verificarsi l’eventuale usurarietà sopravvenuta generata dalla loro applicazione congiunta rispetto alla durata del rapporto (e solo allora sarà possibile analizzare gli effetti giuridici di tale eventuale usurarietà; è eccessivo ritenere che la mera pattuizione dell’interesse moratorio, come applicabile alla rata composta, determini l’originaria usurarietà della pattuizione moratoria o, addirittura, della pattuizione di ogni interesse.

Giudice Filippo Lo Presi