sentenza

Tribunale di Siena del 7 Luglio2014

Conto corrente – azione di ripetizione – Onere della prova in capo al correntista – rimesse solutorie

L’azione di ripetizione presuppone l’onere in capo all’attore (correntista) di dimostrare che siano avvenuti i pagamenti (rimesse solutorie) di chi chiede la ripetizione. Se il conto è ancora in essere, la consulenza tecnica che illustra e quantifica gli illegittimi addebiti ricalcolando il saldo dare avere non è sufficiente a determinare l’oggetto dell’azione di ripetizione, se non indica le rimesse solutorie da ripetere.

 

L’estinzione di un’obbligazione per adempimento di un terzo ex articolo 1180 c.c., qualora quest’ultimo intervenga spontaneamente ed unilateralmente in proprio e non in rappresentanza del debitore, consiste in un pagamento che resta riferibile al terzo medesimo, al quale soltanto spetta quindi l’azione di ripetizione d’indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 2033 c.c. (Cass. 7/07/1980, n.4340).

Requisito essenziale dell’azione di ripetizione dell’indebito è l’esistenza di un pagamento, che nei rapporti tra banca e cliente deve essere identificato in una rimessa solutoria.

In assenza di prova contraria da parte del correntista attore, le rimesse intercorse in costanza di rapporto si presumono tutte ripristinatorie, con la conseguenza che solo l'eventuale pagamento susseguente alla chiusura del conto è ripetibile.

Giudice Stefano Caramellino