sentenza

Tribunale di Siena n. 820 del 1 Settembre2015

In tema di rapporti bancari, l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla Banca al correntista non basta di per sé a trasformare quel versamento in un indebito cosicché il correntista, sulla base di tali mere annotazioni, non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua ancora non è avvenuto.

Il presupposto per la restituzione dell’indebito è che esista un pagamento, ovvero un versamento solutorio, che si ha quando il versamento avviene in un conto scoperto in assenza di un'apertura di credito oppure quando il limite dell'apertura di credito sia stato superato.

 

 

Giudice Capannoli Claudia