sentenza

Tribunale di Siracusa n. 235 del 10 Febbraio2017

La determinazione del TEG applicato al contratto di mutuo va effettuata tenendo conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. Gli interessi di mora sono soggetti alla disciplina dell’usura e quindi risultano inclusi nel calcolo del TEG.

Data la natura e le funzioni diverse non sarà possibile accomunare interessi moratori e interessi corrispettivi; da ciò ne discende che la usurarietà degli interessi moratori rende nulla solo la clausola che li prevede, con riconduzione degli interessi al tasso legale nel caso di usura originaria e al tasso soglia nel caso di usura sopravvenuta. 

Giudice Salamone Chiara