sentenza

Tribunale di Taranto del 11 Marzo2013

Azione di ripetizione - Onere della prova in capo al correntista della illegittima pattuizione contrattuale – in assenza di contratto l’evidenza dello ius variandi fa presupporre l’adozione dell’“uso piazza” (inversione dell’onere della prova) - Art. 210 c.p.c – ius variandi

In un’azione di ripetizione avviata dal correntista, è suo onere provare, producendo il contratto, l’illegittimità delle pattuizioni contrattuali. Se tuttavia – in assenza di contratto, non prodotto dalla Banca a seguito di richiesta del correntista – gli estratti conto evidenziano la continua variazione dei tassi, ciò può essere ritenuto prova indiretta dell’originaria pattuizione dell’uso piazza. A questo punto ricade sulla banca l’onere di provare la legittima pattuizione iniziale nonché la pattuizione esplicita dello ius variandi.

Quando è il correntista ad agire per la ripetizione di somme indebitamente versate, per effetto in particolare della nullità di alcune clausole che accedono all’apertura di credito su conto corrente, grava su di lui l’onere di provare, ex art. 2697 c.c., il fondamento della domanda e quindi la ricorrenza dell’asserita nullità: la mancata pattuizione per iscritto del tasso d’interesse passivo ultralegale e delle forme di remunerazione aggiuntiva del credito elargito dalla banca.

Quando il cliente della banca non riesce ad ottenere copia del contratto dalla banca, anche ex art. 210 c.p.c., dovrebbe seguire il rigetto della domanda di ripetizione per la mancata dimostrazione della nullità in parola.

 

Tuttavia non considera la difesa convenuta che dagli estratti - conto prodotti è emerso che il tasso praticato dalla banca variava costantemente nel corso del rapporto e quindi può ritenersi che in realtà indirettamente sia stata raggiunta la prova che al momento della stipula del contratto fosse stato fatto un rinvio al c.d. uso piazza. (…) La circostanza che nel corso del rapporto sia variato costantemente implica che il primo non fosse più vincolante per le parti; e l’onere allora di dimostrare la pattuizione scritta della modifica contrattuale del tasso originariamente pattuito per iscritto – o per il periodo successivo all’entrata in vigore del Testo Unico Bancario la pattuizione scritta della clausola autorizzativa dello ius variandi in materia – finisce con il gravare sulla banca creditrice (arg. dal combinato disposto ex art. 1284, II co. – 2697, II co., c.c.).

Giudice Claudio Casarano