Tribunale di Taranto del 4 Marzo2014
Abusiva e illegittima erogazione credito – fideiussione
Per il fideiussore, il limite dell'estensione del rischio è rappresentato dall'assoggettamento dell'istituto di credito al dovere di comportamento secondo il canone di buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia, dovendosi conseguentemente escludere dalla copertura fideiussoria le anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del dovere di solidarietà contrattuale, nella cui osservanza, durante l'esecuzione della garanzia, trova realizzazione il principio di buona fede.
Gli attori, nella qualità di mutuatari e garanti della società A. srl, hanno dedotto che la banca convenuta, a fronte dell'esposizione debitoria della società garantita, ha compiuto un'operazione connotata dalla stipulazione di un mutuo fondiario e dalla costituzione di una fideiussione, al solo scopo di rafforzare la sua posizione creditoria nei confronti della società correntista, trasformando un credito chirografario in credito ipotecario e creando l'obbligazione di garanzia.
L'andamento dell'esposizione debitoria era nella sfera di controllo dell'istituto di credito e, del pari, rientrava nella sfera di controllo e di conoscenza del medesimo istituto la mancanza di segnali positivi circa la situazione economica della debitrice. Ad escludere la responsabilità della banca nella concessione del credito non assume rilievo il fatto che i fideiussori, genitori della coniuge dell'amministratore della società debitrice, fossero a conoscenza o dovessero essere a conoscenza della gravità della posizione debitoria.
La banca ha abusato della posizione di contraente forte e, confidando nella garanzia e nella solvibilità dei fideiussori, non ha esitato nella concessione del credito nei riguardi della società correntista palesemente insolvente.
Infatti, se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentono di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente. (Cass. 22 ottobre 2010 n.21730).
Relativamente all'obbligo di diligenza, l'art. 1176, secondo comma, c.c. statuisce che "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata", sicché la banca, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni diverso tipo di operazione oggettivamente esplicata (cfr. Cass, 12 giugno 2007 n. 13777).
Quindi, in punto di "abusiva" erogazione del credito, viene attribuita una importanza rilevante al livello di professionalità che la banca deve raggiungere per non incorrere in responsabilità, essendo necessario valutare la qualità nel processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni con cui l'impresa bancaria opera, sia nella fase dì selezione degli affidati sia in quella di monitoraggio degli stessi.
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