Tribunale di Taranto del 22 Maggio2013
Conto corrente – Prescrizione – Natura solutoria va accertata con riferimento al saldo banca e non al saldo ricalcolato
In tema di prescrizione la natura solutoria della rimessa va accertata con riferimento al saldo banca in essere al momento in cui la rimessa è intervenuta e non a quello ricalcolato ad oggi a seguito dell’odierna pronuncia di nullità delle clausole economiche (ciò perché la prescrizione opera anche se è invocata la nullità per contrasto con norme imperative).
La prima interruzione della prescrizione si sia verificata in data 5-04-2005, ossia in occasione della prima lettera di richiesta di pagamento inviata dal correntista - attore e la cui ricezione per quella data veniva confermata dalla stessa banca convenuta nella missiva di risposta.
Trattandosi di azione di ripetizione ed operando la prescrizione dell’azione di ripetizione anche quando è invocata la nullità per contrasto con norme imperative, l’individuazione della natura solutoria o meno del versamento va fatta avendo riguardo al momento in cui interveniva; e non ipotizzando il rapporto di dare – avere quale risulterebbe, una volta effettuato ex post il ricalcalo da parte del Ctu, per effetto della pronunzia della nullità delle clausole.
Quesito disposto al CTU:
Una volta appurata la natura di contratto di conto corrente con apertura di credito, individui il Ctu i versamenti che abbiano natura solutoria, ossia di pagamenti, perché intervenuti quando il passivo del conto superava il limite dell’apertura di credito; ovvero, se dovesse risultare la natura di contratto di conto corrente senza apertura di credito, quando il versamento interveniva su conto scoperto; quindi li escluda dal ricalcalo se anteriori al 15-04-1995.
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