sentenza

Tribunale di Taranto n. 2714 del 25 Giugno2013

Mutuo – Usura –no usura originaria se contratto stipulato prima dell’entrata in vigore della l. 108/96 – Inapplicabilità della sanzione dell’art. 1815 c.c. – Usura sopravvenuta – riconduzione a soglia

Per i contratti di finanziamento stipulati precedentemente all’entrata in vigore della l. 108/96 non è configurabile l’ipotesi della cd. “usura originaria” o contrattuale, ma è comunque possibile ricontrare l’usura sopravvenuta.

La sanzione civile di cui all’art. 1815, comma 2, c.c. (non debenza di alcun interesse) si applica solo nel caso di usura originaria. Gli eventuali interessi usurari sopravvenuti, che superino il tasso soglia in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione del contratto, devono essere comunque comunque usurari e per ciò siano indebiti per la parte eccedente il tasso soglia.

Giudice Martino Casavola