sentenza

Tribunale di Taranto n. 796 del 29 Marzo2022

Si legge nella sentenza:

Il meccanismo di rimborso ha generato però un conteggio anatocistico.
L’analisi affidata al c.t.u. ha appurato che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” (non esplicitato né allegato al contratto) è stato calcolato con il regime finanziario della capitalizzazione composta. Il rimborso prevede il pagamento di una rata costante posticipata di Euro 614,09 ciascuna, comprensiva di una quota capitale crescente e di una quota decrescente di interessi corrispettivi al tasso annuo indicato.
In tal caso, l’anatocismo è insito nella formula di “equivalenza finanziaria” propria del calcolo della rata di mutuo, che svela l’applicazione di un tasso annuo effettivo del finanziamento (t.a.e.) diverso da quello nominale ed un sistema di rimborso periodico in cui gli interessi pagati (prima della quota capitale) su ogni rateo vengono “incorporati” nel debito residuo risultante dopo il pagamento di ogni rata.
Il consulente ha opportunamente evidenziato le differenze che passano tra un ammortamento in capitalizzazione semplice ed uno in capitalizzazione composta.
Rispettando comunque i principi propri del metodo “alla francese” [rata costante; pagamento di una quota capitale e una quota interessi; uguaglianza tra il debito iniziale e la somma delle quote capitali presenti in ogni singola rata; equivalenza (relativa) tra il capitale erogato e la somma dei valori attuali delle rate], il primo ammortamento non produce anatocismo.
Quel meccanismo, invero, postula che si debba “scindere” il debito residuo per sorte capitale e debito per interessi, che la quota interessi delle rate via via a scadere venga calcolata sul debito residuo in sorte capitale (per differenza tra capitale prestato e le rate pagate sino a quel momento) e che, quindi, gli interessi maturati non fruttino altri interessi, rendendosi disponibili solo alla fine del periodo di impiego.
Di contro, nell’ammortamento in capitalizzazione composta la quota di interessi compresa in ciascuna rata in scadenza viene conteggiata sul debito residuo “totale”, che include anche la componente in interessi maturata nelle rate precedenti (giuridicamente dovrebbe considerarsi scaduta e pagata).

La componente “anatocistica” è la risultante del procedimento di addizione degli interessi al capitale residuo precedente (formato di volta in volta sulla base della formula “capitale residuo precedente - rata di mutuo + interessi = capitale residuo attuale”); ciò comporta che gli interessi determinati per ogni rata, lungi dall’essere calcolati su un debito residuo di puro capitale, vengono computati su un capitale che è anche costituito dagli interessi relativi a tutti i periodi precedenti (v. pagg. 1-2 delle note integrative sviluppate dal c.t.u., in risposta alle osservazioni dei periti di parte).
Il prospetto esplicativo di pag. 2 chiarisce che il debito residuo a seguito del pagamento delle varie rate è composto da una quota parte di interessi già pagata e un quota di capitale; ne discende che la quota di interessi di pertinenza della rata successiva, anche se calcolata sulla voce debito residuo, risulta di ammontare maggiore rispetto a quella esigibile in base all’utilizzo di un tasso d’interessi pattuito in regime di capitalizzazione semplice ai fini della preventiva determinazione dell’ammontare delle rate di rimborso.
La discrasia si spiega proprio in ragione del debito residuo illegittimamente incrementato.

Quanto esposto dal c.t.u. dà contezza dell’effetto anatocistico, che ha inciso sulla lievitazione del tasso, e vale a confutare la tesi della banca secondo cui la rata “pagata” va ad abbattere il debito residuo solo dell’importo della quota/capitale e non dell’intero importo: nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi, di fatto, vanno determinati in parte su se stessi.
L’iter argomentativo della consulenza appare immune da vizi logici o tecnico-valutativi e può essere richiamato per relationem (Cass.15/1815; Cass.09/282; Cass.07/8355).

Giudice Attanasio Antonio