sentenza

Tribunale di Taranto n. 980 del 11 Aprile2018

Ove vi sia un affidamento di fatto da parte della banca che impedisce di individuare una soglia dell’affidamento stesso, non è possibile qualificare le rimesse come solutorie.

Ai fini dell’individuazione dei versamenti ripristinatori (volti a ricostituire la provvista) e solutori (volti a coprire il superamento dell’affidamento) assume rilevanza anche l’affidamento di fatto concesso dalla banca al correntista.

Deve ritenersi l’esistenza di un affidamento di fatto concesso dalla banca per facta concludentia tenuto conto: a) della stabilità e non occasionalità dell’esposizione a debito; b) dell’assenza di richiesta di rientro o di iniziative di revoca; c) dell’applicazione di una commissione di massimo scoperto; d) dell’applicazione di distinti tassi debitori; e) della mancanza di una segnalazione a sofferenza alla centrale rischi.

Giudice Calabrese Claudia