sentenza

Tribunale di Taranto Sez. II del 17 Ottobre2014

Mutuo – Usura – Applicabilità art. 1815 c.c. solo agli interessi moratori.

Nei rapporti di finanziamento, la eventuale nullità della clausola degli interessi moratori per violazione della l. 108/96 (tasso moratorio pattuito in misura superiore al tasso soglia) non può implicare la nullità della clausola degli interessi corrispettivi, in quanto le due clausole hanno causa diversa e le due tipologie di interessi assolvono funzioni diverse.

 

L’argomentazione della difesa istante può tradursi nel seguente sillogismo: siccome la legge considera usurari gli interessi pattuiti a qualunque titolo ed a prescindere dal loro pagamento, consegue che gli interessi moratori, se superiori al tasso-soglia, implicano la sanzione dell’illiceità anche degli interessi corrispettivi.

Appare evidente il salto logico-giuridico tra premessa e conclusione.

La premessa può essere condivisa, nel senso di ritenere assoggettati alla sanzione prevista per l’usurarietà anche gli interessi di mora: se può integrare addirittura un reato – oltre che un illecito civile – la pattuizione di tassi corrispettivi superiori al tasso – soglia, non si vede perché non debbano sottostare alla stessa sanzione, od anche solo quella di natura civilistica, quelli moratori.

Non può invece autorizzarsi la estensione automatica della sanzione applicabile per il tasso moratorio anche al tasso corrispettivo.

Tanto per la semplice ragione che si tratta di istituti aventi diversa causa e che non necessariamente dall’invalidità dell’uno deriva anche quella dell’altro: gli interessi moratori assolvono ad una funzione risarcitoria forfetizzata e preventiva del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile; quelli corrispettivi implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il corrispettivo del prestito.

Giudice Claudio Casarano