Tribunale di Teramo n. 1234 del 27 Ottobre2025
Si legge nella sentenza: "La quaestio iuris attiene allora alla necessità - ai fini del rispetto dei requisiti di determinatezza/determinabilità dell'oggetto contrattuale e del rispetto dei canoni di trasparenza determinatezza/ determinabilità dell'oggetto contrattuale e del rispetto dei canoni di trasparenza inverati all'art. 117, comma 4, T.U.B. — di esplicita indicazione del regime di capitalizzazione in presenza di un contratto di finanziamento in cui il tasso di interesse sia variabile per tutta la durata del rapporto o per parte di esso, come nel caso di specie".
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Deve rilevarsi che i pronunciamenti del giudice di legittimità non risultano idonei ad orientare la decisione della presente controversia. Con particolare riferimento al profilo della trasparenza, infatti, la Suprema Corte non prende in esame l'aspetto relativo alla necessità che il contratto di finanziamento — per dirsi effettivamente trasparente — debba o meno indicare che lo sviluppo del piano di ammortamento sia avvenuto mediante applicazione del regime composto, in luogo di quello semplice; aspetto che, invece, assume rilevanza centrale nel presente giudizio.
E fuori di dubbio che in ipotesi di finanziamento a tasso fisso non si pongono questioni di trasparenza in caso di omessa indicazione del regime applicato per lo sviluppo del piano di ammortamento. Poiché, infatti, il contratto trasparente è tale se il cliente è messo in grado di cogliere — quanto meno — l'essenziale aspetto di quanto, a fronte della somma erogata, dovrà restituire alla parte mutuante, non v'è chi non veda come tale informazione sia conoscibile dal cliente mediante la moltiplicazione dell'importo della rata fissa, per il numero di ratei. Sottraendo a tale risultato l'importo erogato, il cliente è in grado di conoscere la grandezza finanziaria complessiva degli interessi dovuti. Una simile evenienza non è data per i finanziamenti a tasso variabile.
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Così enucleato il concetto normativo di trasparenza bancaria e ricostruita la funzione della forma scritta ad informationem, è possibile rispondere all'interrogativo se, in un contratto di mutuo come quello per cui è causa, le cui caratteristiche sono state enucleate supra SS 11-5. e 11-5.1 ., il mancato riferimento del tipo di regime di capitalizzazione con cui si è proceduto allo sviluppo del piano di ammortamento delle prime 24 rate sia idoneo a vulnerare la ratio sottesa alla previsione degli oneri formali ex art. 117 T.U.B. A tale interrogativo, ritiene il Tribunale, non può che rispondersi positivamente.
II contratto trasparente è tale se, date le sue caratteristiche intrinseche — nel caso di specie la variabilità del saggio degli interessi delle prime 24 rate —, prevede in modo chiaro ed espresso tutte le informazioni idonee ad orientare la scelta negoziale del cliente. Ebbene, nel caso di specie è chiaro che, per le prime 24 rate, né il contratto, né l'allegato piano di ammortamento, contengono indicazioni puntuali e chiare, idonee a veicolare al cliente l'informazione che per i primi due anni, il finanziamento è sviluppato mediante un regime di capitalizzazione in concreto più favorevole alla Banca.
Sviluppando infatti l'ammortamento del contratto in regime di capitalizzazione composto, il cliente è stato chiamato a versare, per i primi due anni, un monte Inferessl circa 2 vo te superiore rispetto a quello che avrebbe corrisposto in regime semplice (euro 6.544,23 anziché euro 330,58, cfr. p. 6 ss. — comparsa conclusionale di parte attrice). La mancanza di idonei elementi informativi, nella scheda negoziale e nell'allegato piano di ammortamento — che, come detto, neppure sviluppa a scopo meramente esemplificativo l'andamento delle prime 24 rate sulla scorta del tasso iniziale —, da cui trarre una condizione economica che ha comportato l'applicazione di un monte interessi di molto superiore a quello cui si sarebbe giunti mediante l'applicazione del reglme alternativo tecnicamente applicabile, ha sicuramente vulnerato la funzione informativa che il contratto di mutuo avrebbe dovuto assolvere a tenore dell'art. 117 T.U .B. Tale vulnus neppure risulta rimediato dall'indicazione del TAE. Tale grandezza, infatti, sarebbe stata idonea ad esprimere l'incremento degli interessi che il regime di capitalizzazione composta produce rispetto al regime semplice, allorquando i pagamenti siano previsti con cadenza infrannuale.
Accertata la nullità del contratto di mutuo per cui ècausa per violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., e applicato l'art. 117, comma 7, T.U.B., —va condannata al pagamento di euro 23.151,07 in favore degli attori, in solido tra loro.
Testo sentenza(4.9 M)
