sentenza

Tribunale di Teramo n. 687 del 20 Giugno2011

Conto corrente – Art. 117 TUB – uso piazza – CMS –nullità per indeterminatezza–valute –comunicazioni in e/c non sanano l’assenza di pattuizione originaria

La clausola degli interessi con rinvio agli usi piazza è nulla sia se pattuita prima della l. 154/92 (legge sulla trasparenza, poi ripresa dal TUB D.Lgs. 385/93), per violazione dell’art. 1284 c.c. (obbligo di pattuizione in forma scritta degli interessi ultralegali) che dell’art. 1346 c.c. (per l’indeterminatezza) sia se pattuita dopo l’entrata in vigore della l. 154/92 (poi art. 117 TUB).

Con riferimento alla CMS, sono nulli gli addebiti se la clausola non è specificatamente pattuita. La pattuizione deve altresì indicare i criteri di applicazione della commissione, pena la nullità per indeterminatezza.

Le comunicazioni periodiche di variazione delle condizioni economiche non sono sufficienti a sanare l’eventuale assenza o nullità della pattuizione originaria della diverse condizioni economiche.

 

Nella fattispecie, i contratti de quibus – sottoscritti nel 1984 e nel 1991 e, quindi, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 154/1992 poi confluita nel D. Lgs. N. 385/1993 – prevedono che gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito si intendono determinati alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”.

Detta clausola è da ritenersi invalida sia per violazione dell’art. 1284 co.3 c.c., che obbliga a pattuire per iscritto gli interessi in misura ultralegale, sia per violazione dell’art. 1346 c.c., in quanto la sua assoluta genericità non consente di determinare l’oggetto della prestazione.

L’istituto di credito convenuto ha applicato – nei confronti della correntista – commissioni di massimo scoperto, l’antergazione e postergazione delle valute nonché spese a vario titolo malgrado nei contratti regolari il conto corrente mancasse qualsivoglia pattuizione al riguardo.

Tali applicazioni, da cui sono scaturiti dei costi, si appalesano del tutto illegittime atteso che “l’assenza di previsione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente, anche se stipulato ante L. n. 154 del 1992, ne comporta la non debenza” (Cfr. Corte d’Appello di Lecce 22.10.2001) e che la “commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione” (cfr. Trib. Di Pescara n. 298/2006).

Essendo indeterminati i criteri di applicazione della commissione di massimo scoperto, concorre un ulteriore profilo di invalidità, costituito dall’indeterminatezza dell’oggetto dell’obbligazione. (cfr.Trib. Lecce n. 1959/2005).

Pur volendo ammettere l’avvenuta comunicazione delle variazioni del tasso di interesse applicato medio tempore al rapporto, è incontrovertibile che requisito essenziale per la valida applicazione di interessi ultralegali sia la pattuizione scritta che, nel caso di specie, non può dirsi certo soddisfatto dalla circostanza che la misura del tasso di interesse via via applicato sia stato indicato sugli estratti conto.

Giudice Giampiero Fiore