sentenza

Tribunale di Torino del 31 Ottobre2014

Delibera CICR 9/02/00 – anatocismo – non rileva sproporzione tra tasso creditore e debitore

Non rileva, ai fini del rispetto della Delibera CICR 9/02/00, la diversa misura del tasso di interesse applicabile sui saldi debitore e creditore, qualora, per c/c accesi dopo il 30.6.2000,la clausola che prevede la capitalizzazione con pari periodicità degli interessi risulti specificamente approvata per iscritto.In tal caso sussistono le condizioni ex art. 2 delibera CICR 9.2.2000 per legittimare la capitalizzazione periodicadegli interessi, indipendentemente dalla eventuale sproporzione tra la misura del tasso creditore e debitore.

Art. 117 TUB – pattuizione dei tassi

La pattuizione scritta di un tasso per il “transitorio scoperto” non costituisce pattuizione del tasso entro fido per fido concesso successivamente.

Il C.T.U. ha pertanto in entrambi i casi stornato il tasso di interesse applicato dalla banca, perché non previsto per contratto, e applicato in sua vece, il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117. La banca in conclusionale (pag. 5) ha contestato la sostituzione deducendo che “con la concessione dell’affidamento, lo scoperto di conto non sia più fatto transitorio, ma un fatto consapevolmente costante” che renderebbe dunque applicabile come interesse nei limiti del fido quello originariamente previsto per il “transitorio scoperto”.Tale tesi della Banca è stata rigettata nella sentenza.

Usura sopravvenuta

La sanzione della non debenza di alcun interesse è applicabile solo in caso di usura rilevata all’atto della pattuizione contrattuale.

L’art. 1815 c.c. è applicabile In caso di usura c.d. sopravvenuta rispetto alla conclusione del contratto, è necessario ricondurre il tasso applicato nei limiti della soglia di legge, atteso che l'art.1815 c.c., secondo cui "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi", non è applicabile al caso di specie. Il D.L. 29/12/00 n.394 conv. in legge 28/2/01 n.24 ha infatti definitivamente risolto mediante interpretazione autentica il conflitto interpretativo preesistente (relativo all'art.1815 c.c. e all'art.644 c.p.), stabilendo che la verifica del rispetto del c.d. "tasso soglia" previsto dalla legge 7/3/96 n.108 deve farsi al momento in cui l'interesse viene convenuto e non nel momento in cui esso è corrisposto o richiesto (v. Cass.24/9/02 n.13868).

CMS

La CMS calcolata sulla punta di massimo scoperto è valida.

Se è vero che la c.m.s. viene sovente qualificata come una duplicazione degli interessi, pertanto nulla perché sfornita di causa (vedi ad es. Trib. Salerno 12/6/09 n. 1412), è nondimeno da osservare che la c.m.s. non è il corrispettivo della somma concessa a credito per il tempo dell'utilizzo, come l'interesse, ma il costo dell'elasticità di utilizzo del fido indipendentemente dal tempo, ossia – per esprimersi con le Istruzioni della Banca d'Italia – la remunerazione "dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto" (così le Istruzioni, C5).

Usura – Formula Bankitalia –CMS ricompresa tra gli oneri anche prima del 2010

La CMS deve essere ricompresa nella verifica dell’usura anche per il periodo precedente il 2010, ricomprendendola tra gli oneri della formula della Banca d’Italia.

Sul piano della formula di calcolo del TEG, non sussistono validi motivi per discostarsi dal metodo previsto nelle Istruzioni della Banca d’Italia che – anche anteriormente alle Istruzioni dell’agosto 2009, che hanno finalmente ricompreso la c.m.s. nel calcolo del TEGM – nelle operazioni con utilizzo rotativo e flessibile di un plafond di credito (apertura in c/c, linee di anticipo fatture/documenti, factoring, credito revolving: vedi Istruzioni C3) tengono distinti gli “interessi”, proporzionali al saldo debitore per giorni, ossia all’utilizzato, e gli oneri, commisurati all’accordato.  Ora, la c.m.s., per come declinata nella pratica bancaria fino alla legge n. 2/2009 che ne ha sancito la nullità “se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”, è evidentemente una remunerazione collegata all’intensità di utilizzo del credito, indipendentemente dalla sua estensione nel tempo (diversamente dagli interessi) ed è pertanto coerente con tale sua funzione la distinta rilevazione nella categoria degli “oneri”.

Giudice Enrico Astuni