sentenza

Tribunale di Torino del 21 Marzo2020

Il Tribunale di Torino ha rigettato l’appello dell’istituto bancario avente ad oggetto la riforma della sentenza del giudice di pace che aveva riconosciuto al cliente il rimborso dei costi dallo stesso sostenuto per l’estinzione anticipata, qualificati tutti come oneri recurring mancando in contratto una distinzione tra oneri up front e oneri recurring.

Il Tribunale di Torino ha rilevato che, in corso di giudizio, è sopravvenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 11.9.2019 (in causa C-383/18; Lexitor) che ha statuito “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Tribunale di Torino ha quindi rilevato che dopo la sentenza Lexitor la ripartizione dei costi ripetibili per la residua durata (oneri recurring) e irripetibili (oneri up front) non è più sostenibile, ma ogni voce di costo funzionale al finanziamento deve essere ripartita sull’intera durata del contratto ed è perciò “dovuta” per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo.

Dopo aver argomentato sulla sostanziale continuità di significato tra art. 16 par. 1 dir. 2008/48/CE e art. 125-sexies TUB che rende necessario recepire l’interpretazione indicata dalla Corte di giustizia ed aver rigettato la tesi dell’appellante sull’inammissibilità di effetti retroattivi della sentenza del Corte, il Tribunale di Torino ha rilevato che il motivo di appello proposto dall’istituto bancario in merito alla distinzione tra costi recurring ed up front riportata in contratto era sostanzialmente fondato in base al quadro interpretativo della giurisprudenza italiana precedente alla sentenza Lexitor, ma a seguito di quest’ultima è mutato il quadro interpretativo di riferimento e pertanto la sentenza appellata deve essere confermata seppur con diversa ratio decidendi.

Inoltre, nel rigettare l’eccezione di legittimazione passiva della Banca, il Tribunale di Torino ha stabilito, in conformità all’orientamento dell’ABF, l’obbligo della banca di rimborsare il premio assicurativo non goduto, da calcolarsi in termini proporzionali.

Giudice Astuni E.