sentenza

Tribunale di Torino del 18 Novembre2014

Azione di ripetizione - Azione di accertamento negativo del saldo

Il correntista non può agire in ripetizione di indebito, se non individua e prova almeno una rimessa solutoria, ossia un pagamento. In assenza di prova degli avvenuti pagamenti (rimesse solutorie) il correntista può sempre esperire l’azione di nullità (accertamento negativo)

Ciò tuttavia non impedisce affatto al cliente di proporre, in funzione o anche in via alternativa o cumulativa all’azione ex art. 2033 c.c., un’azione di nullità (amplius di accertamento negativo). Questa azione può essere normalmente proposta quando il c/c è ancora aperto, senza che a ciò ostino le pur esatte considerazioni di Cass. n. 798/2013 che riguardano la sola azione di ripetizione dell’indebito.

Tale azione può essere intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, a titolo di es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l’applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia ecc.); b) l’accertamento della nullità degli addebiti (a titolo di interesse commissione spesa) eseguiti dalla banca in base a clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale; c) il conseguente storno dell’annotazione indebita, con ricalcolo del rapporto di dare-avere.

Prescrizione - Eccezione di prescrizione (condizioni minime)

Nell’esercitare l’eccezione di prescrizione, è sufficiente che la Banca dichiari la prescrizione di tutte le rimesse annotate prima del decennio: tale formulazione individua adeguatamente sia l’oggetto dell’eccezione sia il dies a quo, indipendentemente dal fatto che alcune delle rimesse risulteranno ripristinatorie. 

La banca ha chiesto dichiararsi la prescrizione di tutte le rimesse annotate sul c/c anteriormente al decennio: con ciò essa, ha adeguatamente individuato sia l’oggetto dell’eccezione (ogni singola rimessa annotata), sia il dies a quo di decorrenza, consistente nella data di esecuzione. Lo scrivente conviene che un’eccezione così formulata è determinata nell’oggetto e soddisfa le condizioni minime di chiarezza esigibili a tutela del contraddittorio, mentre rappresenta un inutile formalismo, contrario al principio di sintesi ed economia di mezzi, pretendere che la banca trascriva nel corpo dell’atto in cui esercita l’eccezione data importo ecc. di tutte le rimesse annotate ante decennio.  Va da sé poi che, tra le rimesse ultradecennali, ve ne saranno alcune ripristinatorie (per le quali l’eccezione è bensì ammissibile ma infondata nel merito), altre solutorie (rispetto alle quali l’eccezione di prescrizione è ammissibile e fondata).

Castelletto di sconto non è fido per individuazione rimesse solutorie – in assenza di apertura di credito tutte le rimesse sono solutorie

La misura del castelletto di sconto non può concorrere a determinare il fido rilevante ai fini della qualificazione delle rimesse.

In mancanza di prova di un’apertura di credito, le rimesse su c/c devono qualificarsi come pagamenti e determinano estinzione degli eventuali addebiti illegittimi e in particolare degli interessi ultralegali e anatocistici.

Cass. sez. un. 24418/2010 ha ripreso il criterio distintivo delle rimesse in c/c (solutoria, ripristinatoria) dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di revocatoria. Ne segue che la misura del castelletto di sconto non può concorrere a determinare il fido rilevante ai fini della qualificazione delle rimesse in c/c come solutorie oppure ripristinatorie, né può rinviare il dies a quo di decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie fino alla chiusura del c/c.

Domanda di nullità e onere della prova

La domanda di nullità può essere sempre proposta, anche in costanza di rapporto e senza onere di indicare e provare pagamenti fatti, visto che l’onere probatorio è semmai a carico della banca

 

Proposta dal cliente l’azione di nullità, la questione dei pagamenti fatti mantiene bensì una sua rilevanza, ma solo come materia di eccezione, quando la banca eccepisca la prescrizione per le rimesse su conto scoperto o in extra-fido ultradecennali. L’esistenza del pagamento ultradecennale vale qui come limite all’azione di nullità (cfr. art. 1422 c.c.), ossia impedisce che nella determinazione del dare-avere si tenga conto del credito restitutorio del correntista. A ciò segue, evidentemente, che la domanda di nullità può essere sempre proposta, anche in costanza di rapporto e senza onere di indicare e provare pagamenti fatti, visto che l’onere probatorio è semmai a carico della banca (in tal senso le stesse Sezioni Unite n. 24418/2010).

Giudice Enrico Astuni