sentenza

Tribunale di Torino del 21 Gennaio2010

Conto corrente – Azione di ripetizione – Prescrizione – art. 1194 c.c. – usi piazza – art. 1284 c.c. – art. 117 TUB – tassi BOT minimi a favore della Banca, massimi a favore del correntista – CMS -  nullità per assenza di causa

L’azione di ripetizione di interessi indebitamente corrisposti ad una banca è soggetta alla prescrizione decennale regolata dall’art. 2946 c.c. ed il dies a quo decorre dal momento della chiusura del conto corrente data la struttura unitaria del rapporto. In considerazione della struttura unitaria del rapporto di conto corrente nella rielaborazione del saldo contabile non può trovare applicazione la norma di cui all’art. 1194 c.c. che presuppone la preesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ipotesi non ravvisabile nel conto corrente bancario se non alla chiusura del medesimo. (La sentenza è precedente rispetto a Cass. 24418/10)

In caso di clausola degli interessi che faccia riferimento agli “usi piazza” essa è indeterminata e pertanto i tassi corrispettivi devono essere sostituiti da quelli legali ex art. 1284 c.c., fino all’entrata in vigore del d. lgs. 385/1993 e, per il periodo successivo, quello stabilito dall’art. 117 del predetto decreto legislativo che prevede l’applicazione del tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali ai saldi debitori (attivi per la banca) e di quello massimo ai saldi creditori (passivi per la banca). 

La commissione di massimo scoperto anche ove effettivamente pattuita deve considerarsi nulla per mancanza di causa. 

Giudice M. Giusta