Tribunale di Torino del 12 Novembre2014
Conto corrente – Prescrizione – Validità eccezione di prescrizione generica –Prescrizione addebiti su conto s.b.f. (anticipazioni) – decorrenza prescrizione dalle date degli addebiti – Usura – inclusione CMS nel TEG – validità Istruzioni Banca d’Italia (per quanto concerne la formula di calcolo e non gli oneri da ricomprendere)
L’eccezione di prescrizione in cui la Banca indichi la prescrizione di tutte le rimesse antecedenti il decennio è completa e non indeterminata, avendo la parte indicato il dies a quo prescrizionale e il principio di diritto su cui si fonda l’eccezione. Sarà compito del CTU verificare in concreto se tutte o solo parte delle rimesse possono considerarsi effettivamente solutorie.
La prescrizione riferita a un rapporto di anticipazione per il quale il cliente lamenta la nullità degli addebiti ha comedecorrenza del termine di prescrizione la data del pagamento, ovvero dell’addebito in conto corrente: non si tratta infatti di rapporto unitario assimilabile all’apertura di credito e quindi la decorrenza non può essere individuata alla fine del conto.
Il montante del fido non rappresenta, infatti, la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre fino a revoca (o a termine), ma semplicemente il limite entro cui la banca si impegna a scontare gli effetti e ricevute bancarie che il cliente le presenterà: ciò non implica «alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione) con la conseguenza che detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l’obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti» (Cass. 14 luglio 2010, n. 16560). La giurisprudenza ha qualificato atti solutori «i versamenti effettuati dal fallito sul conto corrente bancario nella parte eccedente l’apertura di credito, in quanto il castelletto, pur regolato nel medesimo conto, non rappresenta, in difetto di specifici elementi contrari, una forma di utilizzazione dell’apertura di credito stessa» (Cass., 11 settembre 1993, n. 9479).
Con riferimento alla verifica dell’usura, sulla scorta delle recenti pronunce della Cassazione penale n.12028 del 19/02/10 e n.28743 del 14/05/10 devono essere incluse nel calcolo del TEG anche le CMS (anche per il periodo anteriore al 2010, in contrasto con le indicazioni delle Istruzioni della Banca d’Italia, subordinate al dettato normativo). L’inclusione delle CMS deve avvenire inserendo le stesse tra gli oneri al secondo termine della formula della Banca d’Italia, essendo esse indipendenti dal tempo e non ravvisandosi motivi per discono0scere la formula indicata dall’Istituto Centrale.
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