sentenza

Tribunale di Torino del 11 Febbraio2015

Conto corrente – Decreto Ingiuntivo – onere della prova in capo alla Banca – Saldo zero – CMS – validità della causa – inclusione nel calcolo del TAEG

 

La Banca ha bensì prodotto una porzione consistente di estratti conto e, peraltro, non tutti. Non è contestato che il conto corrente di cui trattasi risalga addirittura alla fine degli anni 80 e non è in discussione, parimenti, che su tale conto siano stati applicati interessi anatocistici e che nondimeno la Banca, ancora nel corso del 2012, ne abbia incorporato il relativo onere nella propria pretesa azionata in via monitoria. La risalenza del conto fa anzi presumere che anteriormente siano stati applicati anche interessi secondo l'uso di piazza, nulli per indeterminatezza, secondo un orientamento giurisprudenziale tanto consolidato che neppur mette conto ricordare. Nel rispetto dell'art. 2697 c.c., temperato dal principio di vicinanza della prova (S.U. 13533/2001), in caso d'incompletezza della documentazione, il credito vantato va ricalcolato secondo il principio del saldo zero a partire dal primo estratto conto prodotto.

La giurisprudenza di questo tribunale, confortata da quella della Corte Distrettuale, è costante nell'escludere la nullità della commissione in oggetto per mancanza di causa. E' però vero che tale voce, inerendo forma di remunerazione del credito, deve essere computata — sia pur quale onere e non come interesse — al fine di verificare l’eventuale superamento del tasso usurario.

Giudice Bruno Conca