sentenza

Tribunale di Torino del 10 Giugno2014

Mutuo – Usura – Tasso di mora – No sommatoria tassi

 

Per i finanziamenti a rimborso rateale, non è legittimo sommare il tasso di mora al tasso di leasing al fine di verificare il rispetto della soglia d’usura. Il tasso di mora deve essere oggetto di una distinta verifica, confrontandolo con il tasso soglia vigente al momento della stipula.

Ritenuto che le conclusioni formulate dal P.M. non possono essere condivise, in quanto è la stessa legge (il D.L. n. 394/2000) di interpretazione autentica della L. 108/1996 sull’usura, ad aver precisato che, al fine di verificare l’eventuale superamento delle soglie limite di interesse oltre il quale si sfocia nell’usura, vanno computati gli interessi a qualunque titolo convenuti, e quindi anche quelli moratori.

In realtà la giurisprudenza maggioritaria non ha mai autorizzato la sommatoria degli interessi di mora a quelli corrispettivi, ma ha semplicemente e correttamente sommato il tasso degli interessi corrispettivi con la maggiorazione (cosiddetto spread) prevista per calcolare i tassi moratori. In altre parole, è stato semplicemente confermato che i tassi moratori (spesso determinati in contratto come sommatoria tra tasso degli interessi corrispettivi e spread fisso) vanno confrontati, di per sé, con la soglia di usura senza essere stata autorizzata mai alcuna sommatoria.

Giudice Giuseppe Marra