Tribunale di Torino (dott. E. Astuni) del 30 Maggio2019
Nella sentenza, dalla formula impiegata per il calcolo della rata, si riconosce che ‘Poiché il tempo (“n”) è esponente e non fattore, nella determinazione della rata costante è implicita l’applicazione dell’interesse composto sul capitale’.
Il Giudice, nel riconoscere le diverse alternative relative al calcolo degli interessi del piano di ammortamento (sul capitale residuo o sulla quota capitale a scadere), evidenzia che la produzione di interessi su interessi ‘riemerge’ calcolando gli interessi, anziché sul capitale residuo, sulla quota capitale che viene a scadere, ed attesta l’equivalenza economica e finanziaria dei diversi piani: ‘I due piani di ammortamento, in disparte la diversa – e per così dire speculare – composizione delle rate, per quote interessi e capitale, sono per ogni altro riguardo perfettamente fungibili ed equivalenti dal punto di vista economico e finanziario’.
Tuttavia, ‘(...) la produzione di interessi su interessi è causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore l’esigibilità immediata dell’interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d’interessi, incalcolabile ex ante, prima che l’inadempimento si sia verificato’.
Si è pertanto valutato che ‘Nel mutuo con ammortamento alla francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche del divieto di anatocismo – rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d’interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore – anche a considerare la circostanza che il calcolo della rata utilizza l’interesse composto’ (…) ‘Anche se la quota interessi, calcolata sulla quota capitale in scadenza, rende evidente la produzione di interessi su interessi per annualità successive alla prima, è decisiva la considerazione che gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento’.
Testo della sentenza(430 K)
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