sentenza

Tribunale di Torino n. 1037 del 2 Marzo2018

In tema di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo. Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).

In altri termini il mutuatario può essere tenuto a corrispondere per un certo periodo o il tasso corrispettivo se il capitale deve ancora scadere, o il tasso di mora se la rata è già scaduta, ma non può mai essere chiamato a corrispondere un tasso di interesse periodale pari alla somma dei suddetti tassi. 

Giudice Di Capua Edoardo