sentenza

Tribunale di Torino n. 1244 del 17 Febbraio2014

conto corrente – delibera CICR 9/2/00 – no necessità sottoscrizione clausola anatocistica – prescrizione – rimesse solutorie – onere della prova in capo al correntista – Usura – Usura sopravvenuta – legge 24/01 –Validità Istruzioni Banca d’Italia - Esclusione CMS dal calcolo del TEG  – no considerazione anatocismo nella verifica dell’usura – valute non contestabili se non entro 60 giorni dalla contabilizzazione – CMS – validità della causa

A partire dal 1/07/00 (entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00) è legittimo l’anatocismo trimestrale per quei conti per cui la Banca abbia provveduto ad uniformare il regime di capitalizzazione a debito e a credito, dandone comunicazione ai correntisti mediante pubblicazione sulla G.U.. La variazione contrattuale non può ritenersi peggiorativa e pertanto, ai sensi della Delibera CICR 9/02/00, non è necessaria un’espressa sottoscrizione della clausola anatocistica.

A fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’intermediario, è onere del correntista attore provare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse.

La sanzione della non debenza degli interessi in caso di usura (art. 1815 c.c., II comma) si applica solo nel caso di usura originaria (pattizia), come chiarito dalla legge 24/01.

In tema di usura non possono essere disattese le Istruzioni della Banca d’Italia e pertanto la CMS non deve essere ricompresa nel TEG fino a tutto il 2009. Il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale secondo cui le Istruzioni non avrebbero validità se contrarie alla norma penale, per quanto consolidato, non può determinare retroattivamente l’illegittimità del comportamento degli Istituti di Credito. Nel computo del TEG ai fini antiusura, non bisogna rettificare i numeri debitori escludendo l’effetto anatocistico.

La contestazione sui giorni valuta, in quanto riferita alla contabilizzazione delle operazioni, deve essere svolta entro 60 giorni dalla trasmissione degli e/c al correntista.

Le CMS non sono censurabili per assenza di causa.

 

Gli effetti della nullità della clausola anatocistica devono essere limitati al periodo anteriore al 1 luglio 2000, in applicazione della delibera Cicr 9 febbraio 2000 entrata in vigore il 22 aprile 2000. Osserva sul punto il Tribunale come la banca convenuta abbia provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione degli interessi ed alla loro comunicazione ai correntisti, in adeguamento all'anzidetta delibera, sulla Gazzetta Ufficiale Foglio delle inserzioni del 24 giugno 2000 pag. 16 doc. 5 conv. Nel caso in esame, la doglianza attorea (e le relative domande) riguardante l'asserita violazione del divieto di anatocismo relativa al periodo successivo al 1.7.2000 è da ritenere infondata per quanto sopra.

Tali modalità appaiono conformi al disposto dell'articolo 7 della citata delibera Cicr, non potendo seriamente dubitarsi della natura peggiorativa delle condizioni dettate dalla delibera, per la reciprocità di capitalizzazione degli interessi instaurata, rispetto al precedente criterio, di applicazione della capitalizzazione trimestrale a solo favore della banca.

A fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta sin dalla comparsa costitutiva, l'attrice non ha offerto la prova che siano avvenuti, periodo indicato, versamenti di carattere ripristinatorio e non solutorio.Da ciò consegue che devono ritenersi prescritte, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, tutte le rimesse anteriori al 1.7.2000.

La domanda formulata dagli attori, avente ad oggetto l'accertamento del T.E.G. e la nullità di addebiti ex art. 1815 C.C. per contrarietà al disposto della legge n. 108/1996 perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, non appare fondata avuto riguardo all'art. 1, c. 1 della L. 28.2.2001, n. 24, che stabilisce che devono ritenersi usurari, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 C.P. e dell'art. 1815 C.C., gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui vengono promessi, o comunque convenuti.Poiché l'asserito superamento del c.d. tasso soglia viene rilevato non già in riferimento ai tassi originariamente pattuiti ma a periodi successivi (secondo trimestre del 2003 e quarto trimestre del 2008), non appare censurabile L'USURA SOPRAVVENUTA.

Sino al 31.12.2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi assumono carattere usurario ai sensi della legge n. 108/1996, gli istituti bancari dovevano attenersi alle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza, che escludevano dal calcolo del TEG le c.m.s. ed altri oneri posti a carico del cliente.

La ritenuta illegittimità di tali prescrizioni, a seguito di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, non pare ragionevolmente addebitabile alla banca.

La capitalizzazione degli interessi passivi non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia.

Ove si ritenga che la questione inerente i giorni di valuta attenga alla contabilizzazione delle operazioni, eventuali erroneità calcolo avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione entro il termine di decadenza decorrente dalla trasmissione degli estratti conto e, in difetto di ciò,devono considerarsi superate per effetto della tacita approvazione degli stessi estratti conto.

Con riferimento all’addebito delle CMS, sotto il profilo della nullità per carenza di causa,la prospettazione non appare del tutto convincente, avuto riguardo al fatto che la materia è stata oggetto di regolazione legislativa da parte dell'articolo 2 bis della legge 28 gennaio 2009 numero 2. Tale disciplina normativa, che ha svolto una ricognizione della realtà di fatto esistente nell'ambito bancario, induce a superare l'obiezione rivolta contro la c.m.s. 

Giudice Maurizia Giusta