Tribunale di Torino n. 3023 del 26 Maggio2016
Sono validi i contratti bancari per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, anche nel caso in cui non vi sia simultaneità nelle sottoscrizioni.
Il giudice di Torino afferma che “nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti. Pertanto sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un equivalente della sottoscrizione mancante, purchè la parte che l’ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta”.
Su questa condivisa premessa, Cass. 22.3.2012 n. 4564, decidendo un caso in termini al presente, ha da ultimo concluso che l'intento della banca di concludere il contratto, da essa non sottoscritto, " risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguente perfezionamento dello stesso" (a conferma Cass. 7.9.2015 n. 17740). Altresì è da osservare che la produzione in giudizio dell'atto scritto, richiesto ad substantiam, vale a perfezionare il contratto stesso con decorrenza dalla data di stipulazione.
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