Tribunale di Torino n. 3783 del 21 Maggio2014
Conto corrente - Usura – anatocismo – no esclusione effetto anatocistico dal TEG – criterio di omogeneità
Nel computo del TEG ai fini antiusura, non bisogna rettificare i numeri debitori escludendo l’effetto anatocistico, in quanto la capitalizzazione trimestrale delle competenze determina l’inclusione delle stesse nel capitale del periodo successivo. Operando altrimenti si rapporterebbero dati disomogenei.
La capitalizzazione degli interessi passivi non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e ciò perché mediante la capitalizzazione, il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione necessaria d’interessi a obbligazione principale per sorta capitale. In ragione di ciò, l’interesse capitalizzato non può essere computato ex se nel tasso d’interesse usurario, sia pure nella dizione omnicomprensiva fatta propria dall’art. 644 c.p., secondo l’ invocato orientamento fatto proprio dalla Cassazione penale, poiché l’anatocismo non viene computato mediante tasso composto ma conseguito mediante capitalizzazione infrannale degli interessi a debito non pagati. Va al riguardo sottolineato che anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo designa la speciale attitudine degli interessi a produrre , a loro volta, interessi, la seconda indica il fenomeno in forza del quale una certa misura d’interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un’obbligazione accessoria in principale. Da ciò consegue che sono quest’ultima – non l’anatocismo di per sé – conduce ad un mutamento del regime giuridico dell’obbligazione d’interessi, solamente alla quale sono applicabili, per esempio, speciali norme in materia d’imputazione del pagamento (art. 1194 c.c.), quietanza (art. 1199 c.c.), cessione del credito (art. 1263 c.c.), privilegio (art. 2749 c.c.), pegno (art. 2788 c.c.), ipoteca (art. 2853 c.c.), prescrizione (art. 2948 c.c.). L’assorbimento dell’interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento per il periodo successivo all’intervenuta capitalizzazione, appunto perché, una volta capitalizzato, l’interesse non è più tale e, stante il suo conglobamento nel denominatore, non può essere da questo espunto. Il superamento del tasso soglia, invece, viene espressamente assunto da parte attrice depurando il capitale dall’interesse composto capitalizzato. Avuto riguardo alla formula di computo del TEG, sostenere che nel calcolo del tasso soglia occorra depurare il capitale dall’effetto della capitalizzazione degli interessi è incongruo: infatti, così come gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti devono essere ricompresi nel numeratore del pari degli interessi maturati nei trimestri precedenti così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra loro, inoltre il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tasso soglia che – come noto – viene determinato sulla base di un TEGM che ricomprende nel denominatore gli interessi maturati nei trimestri precedenti.
In definitiva, la verifica del superamento del tasso soglia deve correttamente tenere conto degli interessi maturati nei trimestri precedenti sia al numeratore che al denominatore; mentre l’esclusione dell’effetto anatocistico dovrebbe essere operata esclusivamente nella rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti nel caso in cui la capitalizzazione sia stata pattuita ed accettata. La prospettiva attore inerente il superamento per taluni periodi del tasso soglia è dunque inficiata nel metodo e, alla luce delle argomentazioni tecniche svolte, non vi è evidenza del fatto che, operato il giusto conto della capitalizzazione degli interessi, il tasso soglia abbia da intendersi in effetti superato per effetto del computo della CMS.
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