sentenza

Tribunale di Torino n. 4605 del 3 Ottobre2017

Gli oneri assicurativi vanno qualificati come costi e spese connessi all’erogazione del credito, e in quanto tali ricompresi nel calcolo del tasso effettivo globale al fine di verificare il superamento o meno del tasso soglia. 

La distinzione tra le spese computabili nel TEG e quelle non computabili, non attiene alla distinzione tra spese imposte dal mutuante e costi previsti ex lege, ma piuttosto deve aversi riguardo al soggetto al cui vantaggio sono destinati i costi e le spese sostenute dal mutuatario.

Le istruzioni, le circolari e le direttive di Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritto, vieppiù ove le previsioni in esse contenute risultino contrarie a disposizioni di legge o all’interpretazione che la giurisprudenza ne dà. La stessa circostanza che Banca d’Italia abbia superato la precedente previsione con decorrenza dal 1 gennaio 2010, ritenendo di dover computare nel TEG anche le spese assicurative, è indice del fatto che l’Istituto abbia preso atto della reale volontà legislativa. 

Accertato il superamento del tasso soglia, la clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi va quindi dichiarata nulla ex art.1815, comma 2, c.c.. I costi sostenuti dal cliente per l’erogazione del mutuo sono legittimi e sono dovuti al mutuante; l’unica conseguenza del superamento del tasso soglia dovuto all’imposizione di tali costi è la nullità della pattuizione sugli interessi.

Giudice Bosco Raffaella