sentenza

Tribunale di Torino Sez. VI Civile del 24 Novembre2014

Interessi ultralegali – l. 154/92 – anatocismo – delibera CICR 9/2/00 – validità della clausola anatocistica dopo 22/04/00 – prescrizione – onere prova fido sull’attore (correntista) – se fido non provato rimesse tutte solutorie – valute

La nullità della clausola di pattuizione degli interessi in misura ultralegale (in quanto non pattuiti in forma scritta, art. 1284 c.c.) non può riguardare conti accesi prima dell’entrata in vigore della l. 154/92 (legge sulla trasparenza).

La nullità della clausola anatocistica produce effetti (imponendo il ricalcolo in capitalizzazione semplice) solo per il periodo precedente il 22/04/00 (entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00) se la banca ha adeguato il regime di periodicità e ne ha dato comunicazione al correntista e in G.U.. Non si può ritenere l’adeguamento operato dalla banca peggiorativo rispetto al criterio precedentemente applicato, e pertanto non è necessaria l’accettazione scritta dell’adeguamento da parte del correntista.

In tema di prescrizione, la prova dell’affidamento e della conseguente natura rispristinatoria e non solutoria delle rimesse intervenute in conto è in capo al correntista.

La contestazione dei cd. “giorni valuta” deve ritenersi attinente alla contabilizzazione delle operazioni e pertanto deve essere avanzata nei 60 giorni dal ricevimento degli estratti conto trimestrali, altrimenti non è accoglibile.

 

Per quanto attiene alla contestazione di parte attrice secondo cui l’applicazione di tassi ultralegali è da ritenersi nulla (ab origine per indeterminatezza e violazione dell’art. 1284, u.c., C.C.,) è da osservare che la violazione lamentata dall’attrice non può riguardare rapporti (come quello in esame) sorti anteriormente all’entrata in vigore della legge 154/1992. In difetto di prova di tempestiva contestazione da parte della correntista e di esercizio del diritto di recesso, si deve ritenere che sia stato validamente pattuito il tasso di interesse passivo e che il concreto ammontare dello stesso sia stato computato dalla banca in conformità alla disciplina convenzionale.

 

Gli effetti della nullità della clausola anotocistica devono essere limitati al periodo anteriore al luglio 2000, in applicazione della delibera Cicr 9 febbraio 2000 entrata in vigore il 22 aprile 2000.

Osserva sul punto il Tribunale come la banca convenuta abbaia provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione degli interessi ed alla loro comunicazione ai correntisti, in adeguamento all’anzidetta delibera, sulla Gazzetta Ufficiale- Foglio delle inserzioni del 3 giugno 2000 – doc.3, 4 conv.

Tali modalità appaiono conformi al disposto dell’articolo 7 della citata delibera Cicr, non potendo seriamente dubitarsi della natura non peggiorativa delle condizioni dettate dalla delibera, per la reciprocità di capitalizzazione degli interessi instaurata, rispetto al precedente criterio, di applicazione della capitalizzazione trimestrale a solo favore della banca (per questo criterio, cfr. Corte App. Torino, sentenza n. 740/2012).

 

La disciplina della prescrizione non può essere rinvenuta nel più recente ad autorevole insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 2 dicembre 2010, n.24418), secondo cui l’unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell’individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo pagamento che si assume non dovuto, purché si tratti d pagamento e pertanto, nel caso in esame, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o in eccedenza ad un’apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. “scoperto”) e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un’apertura di credito che assiste il conto e cioè su conto corrente c.d. “passivo”).

Poiché nel caso in esame l’attrice non ha offerto la prova (necessariamente documentale) dell’esistenza di affidamenti correlati al conto corrente indicato, non è possibile determinare l’esistenza né la soglia di affidamento, né può affermarsi la sussistenza di un affidamento di fatto illimitato.

Il difetto di prova dell’esistenza di affidamenti comporta che tutte le rimesse, avvenute nel decennio anteriore alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, abbiano carattere solutorio e risultino, come tali, prescritte.

 

Ove si ritenga che la questione inerente i giorni di valuta attenga alla contabilizzazione delle operazioni, eventuali erroneità nel calcolo avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione entro il termine di decadenza decorrente dalla trasmissione degli estratti conto e, in difetto di ciò, devono considerarsi superate per effetto della tacita approvazione degli stessi estratti conto.

Giudice Maurizia Giusta