sentenza

Tribunale di Torre Annunziata n. 2418 del 29 Settembre2016

La c.m.s. va ricompresa nel calcolo del TEG anche per il periodo anteriore al 1.1.2010, come commissione collegata all’erogazione del credito e quindi rilevante per la determinazione del tasso usurario, secondo la definizione fornita dall’art. 644 c.p.

L’art. 2 bis, comma 2 della Legge 2/2009 (secondo il quale “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente…sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 della L. 108/96”) è disposizione di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., comma 4, in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati,  correggendo la prassi amministrativa erronea, indicata nelle Istruzioni della Banca d’Italia anteriori all’agosto 2009, che escludeva la c.m.s. dal TEG.

Giudice Vitale Gian Piero