sentenza

Tribunale di Torre Annunziata n. 3268 del 10 Ottobre2022

Si legge in sentenza:

 

"I motivi di accoglimento della domanda risiedono, in realtà, altrove e, segnatamente, nell’applicazione di un regime di capitalizzazione degli interessi passivi occulto, perché non pattuito, tenendo conto della particolarità del fenomeno dell’anatocismo per i mutui fondiari il cui regime, per effetto di leggi speciali intervenute nel corso del tempo, è interamente regolato ex lege sottraendosi (almeno ciò è avvenuto per lungo tempo) al divieto generale contemplato dall'art. 1283 cc.

(...)

il CTU, sebbene il contratto di mutuo non abbia esplicitato il metodo finanziario di calcolo della rata, ha riscontrato come il piano di ammortamento adottato nel caso in esame si sia fondato sul regime degli interessi composti atteso che il capitale via via rimborsato è produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili perché non giunti a scadenza ovvero in corso di maturazione (generando, dunque, un effetto anatocistico vietato - cfr pag. 18), come arguito dalla comparazione tra le diverse formule di costruzione della rata in regime di capitalizzazione composta (formula adoperata dall’ente mutuante) rispetto all’alternativa semplice (cfr pagg. 18 e 19), con un aggravio dell’impegno finanziario rispetto al regime di interesse semplice per il pagamento delle rate in capo al mutuatario stimato in € 24.765,60, pari alla differenza tra il totale degli interessi passivi, calcolati secondo l’originario piano di ammortamento, redatto in regime di interesse composto, ed il totale degli interessi passivi dovuti secondo il piano di ammortamento redatto in regime di interesse semplice e tale importo costituisce oggetto di ripetizione in favore del ricorrente"

 

 

Giudice Pisapia Amleto