sentenza

Tribunale di Torre Annunziata n. 405 del 8 Febbraio2017

Nell’ipotesi di contratto di conto corrente bancario stipulato in data anteriore al 22 aprile del 2000, avente una clausola che prevede la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ne deriva che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.  

Giudice Scarpati Angelo