sentenza

Tribunale di Treviso del 10 Giugno2013

Anatocismo - Delibera CICR 9/02/00 – rapporti preesistenti – necessità di sottoscrizione della nuova clausola

Per conti accesi prima della Delibera CICR 9/02/00, se la Banca non prova il rispetto delle condizioni di pubblicità imposte dalla menzionata delibera (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione per iscritto alla clientela) la nullità non può ritenersi sanata e si impone il ricalcolo in capitalizzazione semplice per l’intero periodo.

Il saldo è stato epurato da quanto addebitato dalla banca per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (sulla questione v. Cass. nr. 2374/99, nr. 3096/99 e poi Sezioni Unite nr. 21095/2004) per tutto il periodo in considerazione, compreso il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR che ne ha disposto la legittimità ove stabilita con la medesima periodicità (sia per gli interessi passivi che per quelli attivi). Il CTU ha infatti verificato che non risulta che la banca abbia rispettato le condizioni poste dalla delibera CICR (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione per iscritto alla clientela).

 

Ma se anche la banca avesse applicato la periodica capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica periodicità e nel rispetto della delibera CICR quanto a pubblicazione e comunicazione al cliente, tuttavia per rendere legittima la capitalizzazione occorrerebbe una pattuizione perchè non può parlarsi di modifica "in melius" (ulteriore condizione posta dalla delibera CICR) rispetto ad una clausola in precedenza nulla.

Giudice Susanna Menegazzi