sentenza

Tribunale di Treviso del 16 Settembre2021

Nella specie, parte attrice proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo la carenza di legittimazione attiva della società asseritamente creditrice.

Eccezione che il giudice trevigiano ritiene fondata e meritevole di accoglimento. Invero, la ricorrente aveva affermato che il credito azionato in via monitoria fosse stato oggetto di cessione pro soluto, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel quale erano stati specificati i cc.dd. “criteri di inclusione” relativi ai crediti da considerarsi ricompresi nell’atto di trasferimento de quo; tra questi vi erano i crediti indicati in una lista notarizzata, non prodotta in giudizio.

A seguito della richiesta di integrazione documentale, la stessa creditrice allegava un “elenco posizioni oggetto di cessione”, documento ritenuto bastevole, in fase monitoria, per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto. Pur tuttavia, è di tutta evidenza che tale documentazione sia irrilevante ai fini della prova della sussistenza del criterio di inclusione in discussione, in quanto non identificabile con la “lista notarizzata” cui l’avviso di cessione fa espresso riferimento; è, per converso, un documento nativo informatico, formato unilateralmente dalla convenuta, che nulla certifica con riguardo alla veridicità del contenuto.

Ciò premesso e atteso che, in assenza di prova della sussistenza in capo al credito azionato di tutti i requisiti di inclusione indicati nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non è possibile ritenere che la ricorrente sia effettivamente divenuta titolare del credito contestato e, consequenzialmente, l’opposizione proposta risulta meritevole di accoglimento, con revoca del decreto ingiuntivo.