sentenza

Tribunale di Treviso n. 1755 del 30 Giugno2016

È nulla la clausola contenuta nei contratti stipulati prima del 22.04.00 che prevede la possibilità, per la banca, di applicare la capitalizzazione trimestrale sui saldi debitori del correntista, per violazione del divieto di anatocismo stabilito dall’art.1283 c.c., il quale osterebbe anche un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale. Ne consegue che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (per tutte, Cass. S.U. n. 24418/2010).

Ove contestata dalla Banca la prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme ritenute indebite dal correntista, sarà onere della Banca dar prova dell’esistenza di eventuali rimesse solutorie, indicandole specificatamente

“La banca ha disatteso l’onere di allegare quali fossero, specificamente, le rimesse aventi funzione solutoria. E dunque non può operare la prescrizione con decorrenza dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito, applicabile qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l’appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo (“scoperto”) (Cass. S.U. n. 24418/2010). Né l’attività assertiva può essere surrogata dalle risultanze peritali, perché in tal modo verrebbe indebitamente stravolto il rapporto tra allegazioni e prova come delineato dal codice di rito, alla cui stregua l’istruzione probatoria non può surrogare le carenze assertive ma incentrarsi necessariamente sui fatti specificamente (e previamente) introdotti nel giudizio.

Giudice Munaro Lucio